Art. 3.
(Definizione di attività agroenergetica).

      1. Ai fini della presente legge, per attività agroenergetica si intende l'attività avente ad oggetto la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione o la valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o dalle attività connesse.
      2. Sono altresì definite attività agroenergetiche le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta attraverso l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agroenergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.